Il DLGS introduce importanti novità, in particolare l’OBBLIGATORIETA’ della polizza assicurativa per TUTTI gli sciatori (meglio se adeguata e specifica), già in possesso o acquistabile con lo skipass.
Ricordiamo che la tessera del Club CSaV comprende già una polizza specifica per i Soci emessa da Assicurazioni Generali.
Polizza assicurativa
Le norme contenute nel decreto DL-28feb2021-n.-40___-ATTO-COMPLETO-___ entreranno in vigore il 1.1.2022 come previsto dal D.L. n.73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) come mod. con Legge di conversione n.109 del luglio 2021. Esse introcono importanti novità per lo sci alpino, recuperando un buona parte il Codice della Strada nel quale è previsto l’obbligo di assicurazione tra veicoli (art.193 CdS). Aumentano quindi i punti in comune tra le norme che riguardano la sicurezza degli sciatori e quelle che riguardano la circolazione dei veicoli ed in questo senso la disposizione in esame si aggiunge all’obbligo del casco, al principio di presunzione di responsabilità nel concorso di colpa.
In considerazione dell’elevato numero di sciatori che frequentano le piste da sci ha spinto il Legislatore ad introdurre, all’interno della normativa sulla sicurezza, una specifica disposizione che offra all’utente, la possibilità di un’ampia tutela risarcitoria in caso di sinistri sciistici, introducendo la responsabilità dei gestori degli impianti e l’assicurazione obbligatoria per gli sciatori.
In questo senso l’art.30 del D.Lgs n.40/2021 prevede che:
Assicurazione obbligatoria
- Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere
una assicurazione in corso di validità che copra la propria
responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. E’
fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con
esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a
disposizione degli utenti, all’atto dell’acquisto del titolo di
transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per
danni provocati alle persone o alle cose.
È espressamente previsto che l’obbligo dell’assicurazione riguardi soltanto lo sci alpino, con esclusione del fondo.
In caso di violazione della disposizione di cui all’art. 30 D.L. 40/2021, una sanzione di carattere amministrativo da €100,00 ad € 150,00, oltre al ritiro dello skipass.
Piste di allenamento
Il Decreto Legislativo sulla sicurezza delle piste da sci, nell’art. 10 introduce la normativa sulle piste di allenamento con tutti gli innovativi principi indotti dalla Riforma. Le piste di allenamento hanno da sempre avuto un ruolo di fondamentale importanza all’interno delle stazioni di sport invernali, considerato l’elevato numero di sciatori agonisti che le percorrono e la qualità dell’attività sportiva ivi svolta.
Le piste di allenamento hanno sempre avuto un ruolo preponderante all’interno dei comprensori sciistici e costituiscono il fulcro del movimento sportivo degli Sci Club in quanto all’interno della loro area si svolge l’attività agonistica; nella stagione 2020/2021, per effetto della pandemia, costituiscono il baricentro esclusivo dell’attività sciistica, considerato che le stazioni di sport invernali sono aperte soltanto per consentire l’attività agonistica nel rispetto di rigorosi protocolli.
Le novità introdotte sono :
1) L’individuazione delle piste è attualmente riservata ai gestori degli impianti mentre in precedenza la stessa era prevista nei confronti dei Comuni.
2) È stato inoltre eliminato il numero minimo di tre piste e di almeno tre impianti per l’individuazione delle piste di allenamento. Attualmente quindi il gestore degli impianti può individuare le piste di allenamento senza vincoli di sorta rispetto al numero di piste e di impianti di risalita presenti nel comprensorio;
3) è stato previsto a carico dei gestori l’obbligo di delimitare le piste di allenamento, di disporne la chiusura al pubblico separandole con adeguate delimitazioni dalle altre piste, inibendone il passaggio agli utenti turistici, con ulteriore obbligo di apporre all’inizio del tracciato un cartello con la scritta “PISTA CHIUSA”. In precedenza era previsto soltanto un generico obbligo di “separare le piste con adeguate protezioni”. Senza però di fatto precisare il soggetto tenuto a rispettarlo.
4) La predisposizione delle piste di allenamento spetta all’associazione o società sportiva che organizza le sedute di allenamento. Viene perciò individuata la figura dell’associazione sportiva (non l’allenatore) quale unico soggetto che può predisporre l’allenamento.
5) L’organizzazione sportiva al termine della seduta di allenamento deve provvedere a togliere i pali da slalom ed ad eliminare le buche createsi durante l’allenamento.
6) Tutti coloro che frequentano le piste di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard devono essere muniti di casco protettivo omologato, allenatore compreso; in precedenza l’allenatore era espressamente esentato dall’obbligo del casco.
7) È vietato agli sciatori non autorizzati di accedere all’interno delle piste di allenamento (sanzione da € 250,00 ad € 1.000,00).
L’attuale normativa si distingue pertanto per l’indicazione di precisi obblighi e per l’individuazione del gestore degli impianti quale soggetto tenuto a rispettarli. Inoltre sono stati introdotti principi innovativi che sicuramente potranno contribuire a rendere più efficace l’attività dei club.
Norme di comportamento degli utenti
Intervento importante anche sull’obbligo dell’uso del casco protettivo, art. 17, per lo sci nordico, snowboard e telemark, per i soggetti di età inferiore ai 18 anni, che dovrà però essere conforme a specifiche caratteristiche tecniche che verranno emanate con successivo decreto, che ne stabilirà anche i criteri di fabbricazione e omologazione.
Seguono gli art. 18 “Velocità”, art. 19 “Precedenza”, art. 20 “Sorpasso”, art. 21 “Incrocio” ed art. 22 “Stazionamento”, con le relative sanzioni in caso di mancato rispetto.
Inoltre, per tutte le attività escursionistiche che si svolgeranno in ambienti innevati sarà obbligatoria la dotazione dei dispositivi elettronici di segnalazione e ricerca, art. 26, nonché di pala e sonda per le valanghe in particolari condizioni meteo.
Evidenziamo che l’intervento normativo descritto costituisce una vera e propria novità di carattere assoluto, destinata ad avere notevoli effetti nel mondo dello sci.
Di seguito il testo completo del decreto:
DL 28feb2021 n. 40___ ATTO COMPLETO ___