RCT per i Soci

I Soci del Centro Sci agonistico Veneziano  sono coperti da una polizza assicurativa RCT (in corso di rinnovo). Soddisfa pienamente quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 40 del 28 febbraio 2021, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, all’articolo 30. La legge  ha introdotto l’obbligo, a partire dal 1° gennaio 2022, dell’assicurazione con responsabilità civile verso terzi per accedere alle piste da sci.

Con la Tessera F.I.S.I., in qualità di Socio FISI, ottieni la copertura RCT FISI-Capitolato-RCT-2024-2025. Per Vostra comodità, alleghiamo il capitolato infortuni   FISI-Capitolato-INFORTUNI-2024-2025 e la tabella lesioni  TABELLA-A-LESIONI

Tutte le informazioni sulla polizza RCT tesserati FISI, le modalità di denuncia, le coperture assicurative integrative sono diponibili sul sito della FISI.

Si ricorda che il DL 40/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 aprile 2020 stabilisce che “lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. È fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all’atto dell’acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose”.
La normativa precedente imponeva ai gestori degli impianti di stipulare un “contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e a terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore”.
La sanzione per chi non adempie all’obbligo sarà di carattere amministrativo da € 100 ad € 150, oltre al ritiro dello skipass.
L’assicurazione, dalla giornaliera alla stagionale, si potrà stipulare contestualmente all’acquisto dello skipass oppure attraverso una compagnia assicurativa.

CONCORSO DI COLPA

Il Decreto Legislativo n. 40 del 28 febbraio 2021, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, all’articolo 30 ha introdotto l’obbligo, a partire dal 1° gennaio 2022, dell’assicurazione con responsabilità civile verso terzi per accedere alle piste da sci
Il medesimo DL, all’articolo 28, fissa un altro paletto importante. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi.
Di conseguenza numerosi incidenti sulle piste, se non saranno previsti accertamenti da parte delle Forza dell’ordine, saranno molto probabilmente considerati in prima istanza come concorso di colpa. Fattispecie nella quale la copertura delle spese mediche non è garantita in sé, motivo per cui, pur non essendo obbligatoria, potrebbe rivelarsi non sbagliato stipulare una polizza assicurativa infortuni personale.
Infine il Decreto Legislativo 40/2021 introduce l’obbligatorietà del casco per i minorenni e il divieto di praticare lo sci sotto l’effetto di alcolici, quindi una possibile aggravante che potrebbe annullare la copertura assicurativa precedentemente stipulata a copertura degli incidenti sulle piste.

2 comments

Buonasera vi scrivo per conoscere le condizioni assicurative della polizza Generali, massimali e franchigie
Ringrazio per la gentile risposta
Elisa Sacilotto

Buongiorno, le condizioni di polizza ed i massimali sono presenti sul sito al link https://www.csav.it/polizza/. Le franchigie non ci sono in quanto non indicate.

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